Descrizione
L’Ente, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, per mezzo di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs 267/2000.