Descrizione
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l’assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.