Descrizione
TESTO: i cittadini residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti in appresso indicati, possono chiedere all'ufficio Anagrafe ENTRO IL MESE DI LUGLIO P.V., di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello. I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere quindi l'ufficio di giudice popolare sono i seguenti (articoli 9 e 10 Legge 10 aprile 1951 n. 287):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media inferiore per i giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media superiore per i giudici di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (articolo 2 Legge 10 aprile 1951 n. 287) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all'ufficio Servizi Demografici.