Approvazione misure temporanee ed urgenti per il contenimento degli inquinanti in atmosffera

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Approvazione misure temporanee ed urgenti per il contenimento degli inquinanti in atmosffera

Data:

06 Dicembre 2023

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Descrizione

Con Ordinanza del Sindaco n. 60/2023 il Comune di Campolongo Maggiore ha adottato le seguenti misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, del traffico veicolare e delle combustioni all’aperto su tutto il territorio comunale. Validità fino al 30.04.2024.
 
1. LIMITAZIONI RIFERITE AI TRASPORTI
Con tutti i tipi di allerta (Verde, Arancio, Rossa) comunicati con bollettino ARPAV fino al 30 Aprile non possono circolare da Lun a Ven dalle 8.30 alle 18.30 con interruzioni per le festività:
in caso di allerta rossa lo stop è H 24 (ventiquattro ore su 24) con interruzioni per le festività (allegato A)

cicli e motocicli Euro 0,
auto e veicoli commerciali benzina fino a Euro 1,
auto e veicoli commerciali Diesel fino a Euro 2,

non possono sostare a motore acceso:

gli autobus al capolinea,
i veicoli merci nelle operazioni di carico/scarico,
tutti i veicoli fermi ai passaggi a livello.

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2. LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
A) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

17°C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
19°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
18°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici (nel caso di allerta Arancione o Rossa).

B) divieto utilizzo generatori di calore a biomasse:

divieto utilizzo generatori di calore a biomasse di classe inferiore a 3 stelle (D.G.R.V. n. 1908/2016) nel caso di Allerta Verde;
divieto utilizzo generatori di calore a biomasse di classe inferiore a 4 stelle (D.G.R.V. n. 1908/2016) nel caso di Allerta Arancione o Rossa; 

Deroghe previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo generatori di calore a biomassa legnosa solo in assenza di impianto di riscaldamento alternativo).
C) divieto utilizzo generatori di calore a biomasse di classe inferiore o uguale a 3 stella (D.G.R.V. n. 1908/2016) con allerta verde e arancio e a 4 stelle con allerta rossa.
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3. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO E SPANDIMENTO ZOOTECNICI
ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale.
con Allerta Arancio o Rossa - divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15.04.2024  (fatti salvi spandimenti mediante iniezione  o con interramento immediato);
Obbligo di interramento di concimi a base di urea entro 24 ore.
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Salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
 
L’ORDINANZA E GLI ALLEGATI SONO ESPOSTI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE.
 
IN CASO DI ALLERTA ROSSA SARANNO IMPLEMENTATI I CONTROLLI.

Ultimo aggiornamento: 26/12/2023, 23:12

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