Ordinanza del Sindaco n. 50 del 05.11.2024 – Misure temporanee ed URGENTI per il contenimento degli INQUINANTI IN ATMOSFERA – stagione 2024-2025

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Con Ordinanza del Sindaco n. 50 del 5.11.2024 il Comune di Campolongo Maggiore ha adottato le seguenti misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, del traffico veicolare e delle combustioni all’aperto su tutto il territorio comunale.

Data:

05 Novembre 2024

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Descrizione

Con Ordinanza del Sindaco n. 50 del 5.11.2024 il Comune di Campolongo Maggiore ha adottato le seguenti misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, del traffico veicolare e delle combustioni all’aperto su tutto il territorio comunale. Validità fino al 30.04.2025.

  1. LIMITAZIONI RIFERITE AI TRASPORTI

Con tutti i tipi di allerta (Verde, Arancio, Rossa) comunicati con bollettino ARPAV fino al 30 Aprile non possono circolare da Lun a Ven dalle 8.30 alle 18.30 con interruzioni per le festività:

in caso di allerta rossa lo stop è H 24 (ventiquattro ore su 24) con interruzioni per le festività (allegato A)

  • cicli e motocicli Euro 0,
  • auto e veicoli commerciali benzina fino a Euro 1,
  • auto e veicoli commerciali Diesel fino a Euro 2,

non possono sostare a motore acceso:

  • gli autobus al capolinea,
  • i veicoli merci nelle operazioni di carico/scarico,
  • tutti i veicoli fermi ai passaggi a livello.

 

  1. LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

- A) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

  • 17°C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici;

- B) divieto utilizzo generatori di calore a biomasse:

  • divieto utilizzo generatori di calore a biomasse di classe inferiore a 4 stelle;
  • deroghe previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo generatori di calore a biomassa legnosa solo in assenza di impianto di riscaldamento alternativo).

 

  1. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO E SPANDIMENTO ZOOTECNICI

Ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale.

  • con Allerta Arancio o Rossa - divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15.04.2025  (fatti salvi spandimenti mediante iniezione  o con interramento immediato);
  • con Allerta Arancio o Rossa - di qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d’artificio;

Obbligo di interramento di concimi a base di urea entro 24 ore.

Deroghe: con Allerta Verde per combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

 

Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

L’ORDINANZA E GLI ALLEGATI SONO ESPOSTI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE ED ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO.

IN CASO DI ALLERTA ROSSA SARANNO IMPLEMENTATI I CONTROLLI.

 

Ultimo aggiornamento: 11/11/2024, 13:26

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