A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nella propria area personale.
L'indirizzo che fornirai nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Con l'invio dell'istanza potrai ricevere, al termine dell'istruttoria, i documenti richiesti digitalmente oppure un appuntamento per prenderne visione allo sportello.
Entro 30 giorni l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta; qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi. Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.
La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.
L'accesso agli atti può essere subordinato al pagamento dei diritti di segreteria (consultabili al seguente link) tramite pagoPA, in base alle pratiche richieste.
Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione (le cui tariffe sono consultabili al seguente link). Questi eventuali pagamenti saranno richiesti a seguito di istruttoria della domanda, tramite avviso di pagamento pagoPA.
Maggiori informazioni possono essere rinvenute nel Regolamento Comunale.
Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme, sono soggetti all'imposta di bollo sia la richiesta sia i documenti: riceverai apposito avviso di pagamento pagoPA per assolvere le marche da bollo dovute (N.1 marca da € 16,00 per la richiesta + N.1 marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate di copie).
Richiedere l'accesso agli atti
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Per conoscere altre informazioni importanti, leggi i termini del Regolamento Comunale in materia.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.